Art. 1-ter
L’articolo in esame è stato introdotto in sede di conversione e riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che: hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, e ai quali non sarebbe spettato il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni n. 41/2021 articolo 1, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 DL n. 41/2021, ovvero: avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni; aver avuto ricavi o compensi nell’anno 2019, non superiori a 10 milioni di euro. La dotazione prevista per la concessione di tali contributi a fondo perduto, per il 2021, è di 20 milioni di euro, e viene demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni introdotte dall’articolo in esame, anche per il rispetto del predetto limite di spesa.