Art. 1-bis
Il nuovo articolo 1-bis, introdotto in sede di conversione, estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 110 del cd. decreto agosto4. Per effetto delle modifiche proposte detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo; tuttavia la possibilità viene offerta solo in riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (con applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali. Sostanzialmente quindi, semplificando il ragionamento e considerando un bilancio relativo all’anno solare: nel bilancio 2020 la rivalutazione potrà essere fatta secondo le agevolazioni già esistenti; nel bilancio 2021 la rivalutazione potrà essere fatta: su beni diversi da quelli già rivalutati nel 2020 senza agevolazioni.